Emissione/circolazione delle partecipazioni sociali

Emissione/circolazione delle partecipazioni sociali

Le partecipazioni, (azioni) destinate di principio a circolare e a permettere la formazione di un mercato secondario (delle negoziazioni), godono da sempre di plurime possibilità di emissione/circolazione:
1) – cartacea/cartolare (artt. 2346 C.C. – 2355 c.c.)
2) – non emissione/consensuale (art. 2341 co 1° C.C. – 2355 co. 1° C.C.)
3) – dematerializzata/cartolare (art. 2346 co. 1 C.C. – art. 2355 ultimo co. C.C. – artt. 83 bis e ss. T.U.F. D. Lgs. 58/98), attraverso la società di gestione accentrata (Euronext Securities Milan già Montetitoli) oggi ulteriormente arricchita dalla più recente possibilità di emissione/circolazione;
4) – digitalizzata/tokenizzata (Decreto Fintech D. L. 25/2023).

Ma che ne è delle quote di S.r.l.?
L’iniziale statico quadro delimitato dal vincolo (divieto di offerta al pubblico) imposto dal 1° comma dell’art. 2468 C.C. (oggi in stato di avanzato progressivo superamento) che lo limitava nell’ambito della circolazione:
1) – consensuale per atto notarile ex art. 2470 C.C.
2) – consensuale per atto tra privati oggetto di comunicazione al Registro Imprese da parte dei professionisti abilitati ex art. 36 D. L. 122/2008,
si è di recente arricchito, con l’obiettivo di creare un “mercato secondario” anche delle quote di S.r.l., di nuove importanti alternative:
3) – cosiddetta “intermediata” attraverso le banche cui la partecipazione viene intestata in via para – fiduciaria (art. 100 ter T.U.F.) a seguito del collocamento effettuato tramite piattaforme di crowfunding;
4) – dematerializzata/cartolare (cosiddetta “Legge Capitali” L. 05/03/2024 n. 21) regolata, come per le partecipazioni azionarie, dagli artt. 83 bis e ss. T.U.F. – D. Lgs. 58/98;
e almeno in prospettiva
5) – digitalizzata/tokenizzata (Decreto Fintech D.L. 25/2023) non ancora attuale essendo prevista solo a seguito di futuro, possibile intervento della CONSOB.
Le novità per le Srl, inerenti l’emissione/circolazione in forma intermediata ovvero dematerializzata/cartolare, per quanto la limitazione appaia irrazionale, possono riferirsi soltanto alle cosiddette S.r.l. P.M.I. e pertanto non si estendano alle S.r.l. medio/grandi, risultando utilizzabili soltanto da piccole/medie imprese in forma di S.r.l..
L’accesso al regime di “dematerializzazione forte” (circolazione dematerializzata/cartolare come per le S.P.A.”) richiede la decisione della società accompagnata dalla preventiva oggettivizzazione/standardizzazione delle quote, tenendo presente che secondo un recente Studio del C.N.N. (Studio n. 42/2024 I) la dematerializzazione non può estendersi a tutte le quote della società dovendosi mantenere ferma la distinzione tra S.P.A. e S.R.L..
Come per la SPA si applicheranno dunque gli artt. 83 bis e ss. T.U.F. e il trasferimento e la costituzione di vincoli sulle quote dematerializzate avverrà tramite operazioni di giro a’ sensi dell’art. 83 quater T.U.F. registrate a debito o a credito sui conti nominativi dei clienti presso gli intermediari interessati.
Il sistema risulta, ad un tempo diverso da quello ordinario di cui all’art. 2470 C.C. così come da quello intermediato di cui all’art. 100 ter T.U.F. e non richiede, secondo l’interpretazione preferibile, l’iscrizione al neo re-introdotto libro soci che, proprio con riferimento alla cirolazione cartolare in regime di dematerializzazione, pare assolvere ad una funzione di mera pubblicità notizia.
Sul punto e più in generale sulle novità in argomento utile la consultazione dello stralcio (parag. 13) della Circolare Assonime n. 6 del 13 marzo 2024 che unisco per quanto di utilità.
Per approfondire (sullo stesso argomento):

  • il sintetico focus a firma F. Cirianni pubblicata in Rivista del Notariato Vol. 4/2024 pagg. 907/910;
  • l’articolo “quote di S.r.l. – circolazione dopo la “Legge Capitali” in EUTEKNE schede di aggiornamento n. 5/2024;
  • l’articolo Legge Capitali – Principali novità – pagg. 242-246 in Notariato (IPSOA) n. 3/2024;
  • lo Studio CNN n. 42/2024/I a firma M. CIAN.
    Considerati i possibili effetti delle novità sullo svolgimento delle rispettive attività, indispensabile appare al riguardo, in proiezione futura, il comune interesse, la collaborazione, e l’approfondimento della materia.