Rif.: Russian Roulette Clause.
Anche la S.C. ne conferma la legittimità: ma facciamo un po’ d’ordine
Con la sentenza nr. 22375/2023 la S.C. interviene sulla Russian roulette Clause confermandone la liceità sia quando adottata come nel caso riguardato a mezzo di patto parasociale, sia in versione statutaria.
La dottrina prevalente e la prassi, in particolare Consiglio Notarile di Milano massima nr. 181/19 e Consiglio Notarile di Firenze massima nr. 73/20, erano già giunte al medesimo risultato adottando tuttavia un orientamento divergente in merito alla necessità della c.d. “equa valorizzazione” giudicata opportuna/necessaria da Milano e, viceversa, ritenuta non necessaria, considerato il particolare meccanismo della clausola che consente al destinatario se risultare venditore o compratore, da Firenze.
La S.C. opta dunque per la non necessità di operare la c.d. “equa valorizzazione”, ma non manca di sottolineare come nella fattispecie in oggetto la clausola risultasse contenuta in un patto parasociale.
La S.C. conferma poi la conclusione già adottata nei gradi di giudizio precedenti in merito alla non contrarietà della clausola con il c.d. “patto leonino” (art. 2265 c.c.), ma non approfondisce il tema di rilievo costituito dalla fattispecie che consente al socio di iniziare la procedura di offerta (c.d. “triggering event”).
Vediamo dunque di sintetizzare gli aspetti più significativi legati all’adozione della Russian Roulette Clause:
- La clausola può essere inserita sia in un patto parasociale che nell’ambito dello Statuto, ma, contrariamente all’apparente equivalenza, l’inserzione statutaria stabile e duratura nel tempo insieme all’opponibilità che ne deriva, rendono assai più delicati aspetti come quello dell’equa valorizzazione assolutamente consigliabile nella versione statutaria.
- La clausola non viola il divieto del patto leonino (art. 2265 c.c.) poichè non esclude il socio dagli utili o dalle perdite, non attribuisce opzioni di vendita (Put) e l’equa valorizzazione attiene esclusivamente alla sfera dei rapporti sociali.
- La clausola può alternativamente determinare, a seconda dell’impostazione statutaria da parte del socio che intende applicarla
a) un’offerta di vendita
b) un’offerta di acquisto
c) un’offerta di vendita o di acquisto a discrezione del destinatario consentendo, in difetto di esercizio da parte di questi, l’esercizio dell’opposta facoltà da parte dell’offerente alle stesse condizioni economiche.
- La clausola contenuta in un patto parasociale non richiede la determinazione di un’equa valorizzazione, viceversa inserita in statuto rende tale determinazione del tutto consigliabile.
- La clausola deve indicare con chiarezza l’evento condizionante (c.d. “triggering event”) individuandolo possibilmente in un’ipotesi di stallo decisionale assembleare o riguardante una delibera di consiglio di carattere essenziale/rilevante. Tutti i soci devono poter astrattamente risultare titolari della facoltà di attivare la clausola.
A queste condizioni possiamo concludere di aver felicemente importato un modello “alieno” adattandolo al nostro ordinamento e consentendo di poter utilizzare legittimamente uno strumento importante per far fronte all’ipotesi di “stallo decisionale” assembleare o gestionale.
Allegato: testo della Massima in oggetto