Scissione con scorporo.

Scissione con scorporo.

Rif. : art 2506.1 c.c. – Scissione con scorporo.

La nuova disposizione, di sicuro interesse per l’esercizio della nostra attività e per i nostri clienti, può ingenerare una duplice perplessità:

a) se la scissione con scorporo si possa considerare una semplice variante della nota figura di scissione di cui mantiene tutte le caratteristiche (in termini di continuità di valori e di neutralità fiscale);

b) se si possa ritenere che la fuoriuscita (assegnazione) di parte del patrimonio della scissa a favore della nuova società  beneficiaria, necessariamente  accompagnata dalla corrispondente acquisizione delle relative partecipazioni sociali in continuità di valori, non determinando variazioni di sorta al patrimonio netto della società scissa, non incida su capitale e/o riserve della scissa.

La più naturale propensione a ritenere verificate entrambe le circostanze necessitava di conferme. Conferme che ho trovato nell’ambito dell’ ampio ed esaustivo commento “all’attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 nell’ordinamento Italiano”  a cura di F.Magliulo di cui per le ragioni indicate unisco stralcio per quanto di interesse.                         

Allegato stralcio da Rivista del Notariato