Art. 3 comma 4 ter T.U.S. Trasferimento di “ALTRE” quote sociali

Art. 3 comma 4 ter T.U.S. Trasferimento di “ALTRE” quote sociali

Attenzione alla Riserva di Usufrutto – Risposta ad Interpello n. 116/2026

Il testo riformato della disposizione in oggetto a seguito dell’art.1 comma 1 lett. “d” D. Lgs. 139/2024 stabilisce che i trasferimenti (per successione – donazione – patto di famiglia) di “ALTRE quote sociali” (società di persone) non sono soggetti all’imposta a condizione che gli aventi causa detengano la TITOLARITA’ del diritto per un periodo non inferiore a 5 anni dal trasferimento.
Gli aventi causa dovranno pertanto rendere contestualmente alla presentazione della Denuncia di Successione, della donazione, del Patto di famiglia apposita dichiarazione di impegno al mantenimento della TITOLARITA’.
La nuova disposizione conformemente alla sua ratio e all’intenzione dichiarata dal Legislatore ha dunque stabilito che per le quote di partecipazione in Società di Persone NON sia necessario alcun riferimento nè al CONTROLLO nè al mantenimento dell’ATTIVITA’ sostituiti nella fattispecie (società di persone) esclusivamente dal mantenimento della TITOLARITA’ per la durata quinquennale fissata dal legislatore.
Senonchè con la Risposta riguardata l’Amministrazione Finanziaria ha impropriamente mutato di fatto la nuova disposizione sostituendo il criterio della TITOLARITA’ espresso dal legislatore con quello della pienezza dei poteri gestori richiesto dall’interpretazione fornita.
Afferma in particolare l’Amministrazione Finanziaria che “ricostruendo la ratio legis nei termini di cui si è detto si perviene alla conclusione che ai fini dell’esenzione di imposta nel caso di trasmissione di quote di società di persone non esistendo il concetto di controllo societario occorre che sia rispettato l’obbligo di prosecuzione dell’attività di impresa precedentemente svolta dal donante (?), finendo per concludere che “quando sulla partecipazione sia costituito usufrutto…..sia il nudo proprietario – socio a impegnarsi a proseguire l’attività di impresa (?) e a mantenere la partecipazione per cinque anni…” e che pertanto “l’agevolazione può essere riconosciuta anche nell’ipotesi di trasferimento della sola nuda proprietà delle quote sociali a condizione che il beneficiario della donazione acquisisca la titolarità di una partecipazione che gli consenta di subentrare a pieno nella gestione dell’attività di impresa al fine di rendere effettivo il passaggio generazionale.
L’Amministrazione Finanziaria travalica dunque l’innovazione normativa che per le partecipazioni in società di persone si riferisce dopo la modifica (D. Lgs. 139/2024) alla sola “titolarità” recuperando parte delle precedenti considerazioni vigente il vecchio testo della disposizione che in alternativa al “controllo” per le società di capitali si riferiva, soltanto per aziende o società personali, alla prosecuzione dell’attività di impresa.
Per farlo richiama espressamente la recente sentenza della Suprema Corte n. 7619/2026 il cui testo è tuttavia confermativo della confusione venutasi a creare laddove punti 3.6 e 3.14, recita testualmente “3.6 Ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, D. Lgs. n. 346/1990, il beneficio si applica alle seguenti condizioni: “I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articolo 768 bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni…il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’art. 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività di impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto della donazione, apposita dichiarazione in tal senso”……”3.14 La condizione della detenzione del controllo – ai fini dell’applicazione del regime fiscale premiale – attiene dunque solo ai trasferimenti aventi ad oggetto azioni o quote di partecipazione in società di capitali e non di persone, per le quali deve ricorrere unicamente la condizione della manifestazione di volontà del beneficiario in ordine alla prosecuzione per almeno cinque anni dell’attività e quindi la detenzione della partecipazione per il medesimo periodo”
dimostrando di fare riferimento al testo previgente.
Mutata la Legge non è dunque più possibile ancorare la concessione dell’agevolazione “per le altre quote sociali” altro che alla sola detenzione della titolarità per il termine quinquennale indicato.
Al termine di queste considerazioni fin troppo teoriche è tuttavia giunto il momento di osservare come noi “pratici” non possiamo permetterci di semplicemente ignorare le considerazioni espresse dall’Amministrazione Finanziaria e dunque come appaia rilevante nel caso di trasferimento della nuda proprietà con riserva di usufrutto di quote di società di persone verificare che sussista la chiara previsione nell’ambito dei patti sociali e delle regole negoziali proprie dell’atto di cessione, che il potere di concorrere alla modifica dei patti sociali così come il diritto di esprimere la volontà di detenere la partecipazione sociale per il previsto periodo quinquennale compete esclusivamente al socio nudo proprietario.