OPERAZIONE COMPLESSIVA DI CONFERIMENTO A NEUTRALITA’ INDOTTA EX ART. 177 COMMA 2 T.U.I.R. SEGUITA DA PATTO DI FAMIGLIA/DONAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI NELLA SOCIETA’ CONFERITARIA IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI PER L’ESENZIONE EX ART. 3 COMMA 4 TER TUS
La risposta ad interpello n. 115/2026, dopo una serie di approfondimenti sul tema della verifica della sussistenza della situazione di “controllo”, ai fini dell’esclusione dalla base imponibile dell’imposta di successione/donazione ex art. 3 comma 4 ter T.U.S., giunge all’affermazione, discutibile, ma comunque di estrema gravità per i nostri clienti, secondo la quale “….l’operazione di conferimento delle partecipazioni in regime di realizzato controllato ex art. 177, comma 2, del TUIR, seguita dalla donazione delle partecipazioni ottenute nella società conferitaria, integra un’operazione abusiva sindacabile per effetto dell’applicazione dell’art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212….”.
In realtà ciò che l’Amministrazione Finanziaria intende sostenere, in termini più limitati, e che risulta dal seguito della risposta, è che qualora l’operazione di conferimento a neutralità indotta non consenta il successivo trasferimento delle partecipazioni della conferitaria fruendo dell’esclusione dall’imposizione ex art. 3 comma 4 ter, allora l’operazione è da intendersi “abusiva” e come tale sindacabile ex art. 10 bis L. 27/07/2000 n. 212. Detto altrimenti tutte le volte in cui il conferimento a neutralità indotta in continuità di valori contabili/fiscali, sia seguita dalla donazione/patto di famiglia delle partecipazioni nella società conferitaria, e NON sussistano i presupposti per l’esenzione dall’imposizione ex art. 3 comma 4 ter T.U.S., l’Amministrazione Finanziaria ritiene in linea di principio che il vantaggio fiscale ottenuto attraverso la riduzione della base imponibile della donazione/patto di famiglia, dal valore economico precedente, al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita, sia indebito, e che pertanto l’operazione, nel suo complesso, (conferimento più donazione/patto di famiglia), debba qualificarsi elusiva, in quanto finalizzata alla mera riduzione della base imponibile, in assenza di altre dimostrate ragioni extra-fiscali non marginali, poichè “la base imponibile determinata, invece, in proporzione al valore del patrimonio netto di NewCo – in virtù del preordinato conferimento delle partecipazioni della società – risulta inferiore rispetto al valore indice dell’effettiva capacità contributiva che dovrebbe corrispondere al patrimonio netto della Società, le cui quote sono oggetto indiretto della donazione disposta dall’Istante……”.
Conclusione non, del tutto, condivisibile considerando la “ratio” della disciplina propria della “neutralità indotta”, ma tale da imporci di tenerne conto nel programmare operazioni di passaggio generazionale strutturate attraverso l’impiego congiunto delle norme richiamate, nei termini indicati.
